Prescindendo dal contenuto promozionale o non promozionale di una comunicazione, quel che conta davvero è il fatto che sia stata o meno richiesta dal destinatario.
Il motivo è semplice: dobbiamo saper valutare attentamente se è possibile (anzi: lecito) inviarla o meno.
Se ci rendiamo conto che la comunicazione NON è stata richiesta dall’interessato, allora la base di partenza per la ricerca di una eventuale legittimità è, in primis, quella offerta dall’art. 130 del Codice Privacy o nelle altre norme applicative della Direttiva E-Privacy nel resto dei Paesi Europei.
Certo, se solo avessimo tradotto comunicazioni “non sollecitate” anziché “indesiderate” forse avremmo avuto coordinate chiare già a monte.




