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Linee Guida 02/2021 sugli assistenti vocali virtuali, adottate in versione definitiva il 7 luglio 2021

Coffee Privacy
Linee Guida 02/2021 sugli assistenti vocali virtuali, adottate in versione definitiva il 7 luglio 2021

Durante lo scorso Coffee Privacy si sono approfondite le Linee Guida 02/2021 sugli assistenti vocali virtuali, adottate in versione definitiva il 7 luglio 2021.

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-02/edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_adopted_it.pdf

L’assistente vocale virtuale è un programma che esegue comandi vocali, agendo come intermediario tra l’utente ed altri sistemi informatici.

Attualmente gli assistenti vocali virtuali sono integrati nella maggior parte degli smartphone,  tablet, pc e, da qualche anno, esistono anche come dispositivi indipendenti, si pensi ad esempio agli altoparlanti intelligenti.

Per poter utilizzare un AVV è necessario creare un account e pronunciare un’espressione di attivazione, che permette di interrompere lo stato di ascolto attivo ed innescare un’azione.

A causa del loro ruolo hanno accesso ad un’enorme quantità di dati personali, compresi tutti i comandi degli utenti (ad esempio la cronologia della navigazione o delle ricerche).

Per poter funzionare correttamente, l’assistente vocale virtuale necessita di un’apparecchiatura terminale munita di microfoni e altoparlanti. Pertanto la componente software, per poter funzionare correttamente, ha bisogno di essere implementata all’interno di una componente hardware, dotata di microfoni e della capacità di connettersi a reti internet. Ciò che invece rende possibile la ricerca di determinate informazioni, è il collegamento a banche dati esterne.

La voce viene archiviata sul dispositivo, ma diversi dati vengono traferiti su server remoti, pertanto è logico che vi siano vari attori coinvolti nel processo.

Titolari del trattamento che forniscono servizi di assistenza vocale virtuale ed i loro Responsabili, sono tenuti a rispettare sia il GDPR che la Direttiva e-privacy.

Le finalità principali per cui gli assistenti vocali virtuali trattano i dati personali sono:

  • l’esecuzione di richieste;
  • il miglioramento del modello di apprendimento automatico;
  • l’identificazione biometrica e la profilazione per la personalizzazione dei contenuti e della pubblicità.

Interessanti i profili connessi alle basi giuridiche del trattamento: infatti la Direttiva e-privacy (art. 5, par. 3) di fronte ad una finalità diversa dall’esecuzione della richiesta dell’ utente, prevede che venga richiesto il consenso. Si ricorda come per il GDPR sia necessario stabilire una base giuridica consona ad ogni finalità del trattamento.

Nel corso del confronto sono emersi i seguenti problemi principali:

  • riuscire ad informare in maniera corretta ed efficace la pluralità di interessati che utilizzano l’assistente vocale virtuale. Si pensi alle interazioni volute ma ancor di più a quelle accidentali.
  • la limitazione della conservazione dei dati e le difficoltà connessa all’oggettiva impossibilità tecnica, per alcune realtà, di cancellare correttamente e definitivamente i dati raccolti;
  • come assicurare in maniera effettiva l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.

di Data Protection Team

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